Attraverso la Nota ministeriale del 28.02.2018 il Ministero dell’Ambiente ha voluto chiarire la posizione dell’Italia circa la disposizione del Regolamento (UE) n.1179/2016 del 19 Luglio 2016, recante il IX adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Regolamento (CLP).
In questo modo abbiamo trovato l’adeguamento al parere espresso dall’ECHA secondo cui l’uso del fattore M è obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.
Rame e rifiuti tossici: cosa obbliga l’unione Europea
La normativa in materia di classificazione dei rifiuti ha dovuto uniformarsi alla norma comunitaria in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose (Reg. 1272/2008 e s.m.i. noto anche come CLP). Una norma sempre più in evoluzione.
Particolare attenzione negli ultimi tempi ha avuto la classificazione delle sostanze e delle miscele, e quindi di conseguenza anche dei rifiuti, anche detti “eco tossici” ai quali la norma di settore sulla gestione dei rifiuti ha affibbiato la caratteristica di pericolo HP14 seguendo, anche in questo caso, i criteri UE del citato Regolamento CLP per le materie Pericolose Per l’Ambiente (PPA).
In un tale scenario la norma ha dovuto aggiornarsi con il Regolamento (UE) n.1179/2016 del 19 Luglio 2016, recante il IX adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Regolamento (CLP) applicabile per forza dal 1 marzo 2018 e che ha provveduto a modificare, alla luce del progresso tecnico e scientifico, alcune classificazioni tra cui, quelle concernenti i composti del rame quali l’ossido e l’idrossido di rame, chemicals questi , come noto, ad alto impatto ambientale e spesso si trova all’interno di molte tipologie di rifiuti e pertanto rientra nella categoria di pericolo HP14. Ciò costringerà peraltro i produttori di rifiuti ad una rivalutazione delle relative classifiche.
E questo nello specifico perché è anche ben palese come la norma classificatoria abbia da tempo introdotto, per le sostanze più inquinanti, il cosiddetto fattore M (fattore moltiplicatore). Quest’ultimo si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, e con tossicità acuta di categoria 1 o tossicità cronica di categoria 1. Inoltre si usa per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente.
Rame e rifiuti tossici: il contenuto della normativa italiana
Come in ogni ambito, anche stavolta è emerso seriamente un problema di applicazione in quanto, basti pensare che nel testo italiano del Regolamento 1179/2016 è possibile leggere, al quinto considerando:
“Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori- M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC (Comitato per la valutazione dei rischi)(*) , alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione”.
Ecco dunque che in materia di rame ci è una grande attenzione da avere circa il momento dello smaltimento. Se si ha dunque del materiale in rame a casa basta rivolgersi ad un “compro rame Milano” ad esempio per essere sicuri di smaltire gli oggetti in piena sicurezza e senza inquinare.